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Caro Prezzi in Edilizia

E’ di prossima pubblicazione il decreto del Ministero delle Infrastrutture contenente la rilevazione dei prezzi dei materiali da costruzione inerenti al secondo semestre del 2021. Il provvedimento deriva dalla Legge di Bilancio che, con l’art. 1 co. 398 e 399, replica il modello già espletato nel primo semestre 2021 anche al secondo semestre 2021. Il Decreto Prezzi è di prossima uscita e prevede la medesima procedura per la richiesta di compensazione. Pertanto, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale con le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel SECONDO semestre dell’anno 2021.

I provvedimenti per l’adeguamento dei prezzi sono stati avviati con la pubblicazione in G.U. del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» (noto come decreto sostegni bis). Con tale provvedimento il Governo aveva introdotto una disciplina straordinaria volta ad attenuare l’effetto dell’aumento dei prezzi delle materie prime nei contratti di appalto delle opere pubbliche, rimandando a decreti attuativi la descrizione delle procedure per la ripartizione delle risorse e la definizione dello scostamento dei prezzi relativo ai principali materiali. La misura, ormai esaurita e conclusa, dava copertura temporale esclusivamente per il 1 semestre 2021.

Ai provvedimenti inerenti all’anno 2021 se ne sono aggiunti altri, in particolare:

Articolo 29 del Decreto Sostegni – ter convertito con la Legge 28 marzo 2022, n. 25 che individua un sistema a regime, futuro e transitorio per la revisione dei prezzi e non copre i contratti in essere precedenti al 27 gennaio 2022. Tale previsione ha la copertura temporale che va dal 27 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Articolo 25 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, che finanzia il fondo (di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e copre anche i contratti in essere. Il provvedimento è finalizzato a fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione incrementando la dotazione delle risorse di 150 milioni per l’anno 2022.

Inoltre, allo scopo di accelerare i pagamenti delle compensazioni previste per il secondo semestre 2021, il Ministro Giovannini ha firmato il decreto del 5 aprile che semplifica la procedura attraverso cui le stazioni appaltanti devono richiedere l’accesso al Fondo. In particolare, è previsto che entro 45 giorni (non più 60) dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla rilevazione degli aumenti dei prezzi dei materiali, le stazioni appaltanti inviino la richiesta di accesso al Fondo utilizzando un’apposita piattaforma e un formato standard attraverso il quale trasmettere dati e informazioni in maniera uniforme. In questo modo, gli uffici del MiMS potranno procedere in modo più veloce all’erogazione dell’anticipo del 50% e del saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire con rapidità i fondi alle imprese.

Per contrastare il fenomeno delle gare deserte, perché bandite sulla base di prezzi non rispondenti alla realtà, i nuovi appalti dovranno avere come riferimento solo i prezzari aggiornati. La novità è contenuta nella bozza del Decreto “Aiuti”, esaminata dal Consiglio dei Ministri.

E’ stato previsto un meccanismo di revisione dei prezzari, che è stato confermato dal CdM con l’obbligo di utilizzare i prezzari aggiornati nelle gare che saranno bandite dopo l’entrata in vigore del Decreto “Aiuti”.

Le nuove regole si applicheranno inoltre, come già previsto dalla prima bozza del Decreto “Aiuti”, agli stati di avanzamento dei lavori, relativi a interventi eseguiti e contabilizzati nel 2022, nell’ambito dei contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021

Le Regioni, in deroga alle norme che prevedono l’aggiornamento annuale dei prezzari, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, provvederanno ad un aggiornamento straordinario dei prezzari in vigore. Questi prezzari cesseranno di avere validità il 31 dicembre 2022 e potranno essere utilizzati, in via transitoria, per i progetti a base di gara approvati entro il 31 marzo 2023.

Nell’attesa che tali prezzari siano approvati, le Stazioni Appaltanti determineranno il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementando del 20% le risultanze dei prezzari regionali

Nel caso in cui la variazione del prezzo sia inferiore o superiore al 20%, le Stazioni Appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

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